9/17/2024
Stagione: 2024-2025
Ai sensi del Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24, il rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente, riservando ad essa un trattamento peggiore delle altre emittenti, non può essere qualificato quale silenzio stampa. L’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste (e da parte dei soggetti specificatamente previsti: <>) comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate. La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta (nella specie la Corte ha ritenuto che non escludesse tale inadempimento la circostanza che il responsabile dell’Ufficio broadcaster della LNPA e un delegato della LNPA avrebbero consentito a modalità succedanee per il rilascio di interviste da parte di soggetti diversi dall’allenatore e dai calciatori della Società; tale circostanza, contestata, se anche vera, confermerebbe che la Società aveva già deciso che allenatore e calciatori non avrebbero rilasciato interviste perché in <
Numero: n. 0029/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Maffeis