3/31/2026
Stagione: 2025-2026
L’eventuale diversità di esito tra il giudizio sportivo e quello penale non costituisce un’anomalia, ma la naturale conseguenza della differenza strutturale tra i due sistemi, che si articola su tre piani: lo standard probatorio (ragionevole certezza vs. oltre ogni ragionevole dubbio), la diversa ampiezza del materiale probatorio acquisibile, e la diversa natura dell’illecito contestato, giacché la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 C.G.S. non richiede la perfetta sovrapponibilità con le fattispecie penalistiche. Qualora in sede penale emergano successivamente elementi nuovi e decisivi, l’ordinamento sportivo appresta uno specifico rimedio nel giudizio di revisione ex art. 63 C.G.S., il quale costituisce un meccanismo fisiologico di raccordo tra i due ordinamenti e non un correttivo ad una decisione assunta in carenza di prova.
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S.; art. 63 C.G.S.
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. 3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. 4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio. 5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.