9/27/2022
Stagione: 2021-2022
La sporadicità della condotta non può legittimare il proscioglimento, ove la medesima sporadicità non operi come scriminante. La sporadicità può rilevare piuttosto ai fini della ridotta intensità della misura sanzionatoria.
Numero: n. 90/CFA/2021-2022/F
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 5 CGS