1/8/2025
Stagione: 2024-2025
Ai fini della riabilitazione, la condizione di cui all’art. 42, lett. b), secondo cui «l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione», deve riferirsi non solo ai profili civili e penali ma anche a quello profilo sportivo (nella specie la Corte ha escluso la sussistenza di tale condizione in quanto l’istante si era reso protagonista di un’ulteriore infrazione dell’ordinamento sportivo rispetto alla sanzione di cui chiede la riabilitazione, producendo, quindi, un’autodichiarazione necessariamente incompleta)
Numero: n. 58/CFA/2024-2025/C
Presidente: Toesello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 42, CGS
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.