Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – onere della prova – spetta al richiedente

1/8/2025

Stagione: 2024-2025

In sede di procedimento di riabilitazione, spetta al richiedente il beneficio fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui il Collegio possa fondare il giudizio prognostico che è chiamato ad esprimere (CFA, SS.UU., n. 78/2023-2024)

Numeron. 55/CFA/2024-2025/A

PresidenteTorsello

RelatoreToscano

Riferimenti normativiart. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

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Art. 42 - Riabilitazione

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.