Sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati - art. 9 CGS - sanzioni distinte tra soggetti dell’ordinamento sportivo – squalifica per i calciatori e inibizione per dirigenti e personale societario.

9/27/2022

Stagione: 2021-2022

Nel disciplinare in un unico articolo (l’art. 9) le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società, il CGS ha presupposto una distinzione (che trova univoca conferma nella prassi) tra le sanzioni riferibili ai calciatori e quelle riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo. La squalifica attiene alla interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti, come i dirigenti della società, che non sono impegnati direttamente, come invece i calciatori, nell’attività agonistica. Squalifica e inibizione costituiscono dunque due differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9 CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo.

Numeron. 90/CFA/2021-2022/C

PresidenteTorsello

RelatoreTucciarelli

Riferimenti normativiart. 5 CGS