Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito

12/16/2025

Stagione: 2025-2026

Compito del giudice è quello – così come accade nel sistema penale – di rispettare i canoni della proporzionalità e ragionevolezza che contribuiscono a rendere la sanzione stessa efficace e dissuasiva, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12 del CGS, il quale prescrive che gli organi di giustizia sportiva, nella determinazione della specie ed entità delle sanzioni, devono tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e accertati alla luce della valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti e dell’eventuale recidiva (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, 8 maggio 2023, n. 40).

Numeron. 0053/CFA/2025-2026/G

PresidenteTorsello

RelatoreCirillo

Riferimenti normativiart. 12 CGS

Articoli

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.