1/8/2026
Stagione: 2025-2026
La sanzione disciplinare deve essere giustificata e proporzionata alla gravità e al disvalore sociale del fatto contestato, nonché alla funzione propria di prevenzione speciale e generale della sanzione (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025) (nella specie la Corte ha ritenuto che, in presenza di un illecito sportivo commesso in occasione di una gara valevole il campionato Juniores Provinciali, legittimamente il giudice di primo grado avesse inflitto i punti di penalizzazione alla prima squadra, collegando la sanzione ad una competizione con classifica utile e con effetti ordinamentali apprezzabili, evitando soluzioni prive di reale capacità afflittiva. La rappresentativa juniores, infatti, non è un soggetto autonomo, ma è un’articolazione della stessa Società e il Tribunale aveva quindi irrogato la sanzione della penalizzazione sulla classifica sportivamente più significativa).
Numero: n. 0070/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.