Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – ammissione di responsabilità – elemento soggettivo - necessità

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS, l’ammissione di responsabilità limitata all’elemento materiale dell’illecito disciplinare, al riconoscimento della sua effettiva commissione, cui non si accompagna un’analoga ammissione di responsabilità in ordine all’elemento soggettivo dello stesso. [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’incolpato aveva cercato di addurre delle implausibili giustificazioni a sostegno della propria condotta violenta, quali la frustrazione per il risultato della partita, la risposta a non meglio precisate provocazioni dell’avversario e la volontà di punirlo per il suo comportamento, che in realtà evidenziano la gravità delle motivazioni poste alla base dell’aggressione; inoltre non aveva manifestato la benché minima resipiscenza neppure in considerazione delle gravi lesioni riportate dall’avversario, limitandosi ad affermare che non avrebbe voluto provocare conseguenze lesive e mostrando in tal modo di non essere neppure in grado di prefigurarsi e percepire con un sufficiente grado di maturità e consapevolezza le conseguenze della propria condotta violenta (ben due testate al volto). Lo stesso incolpato aveva peraltro ammesso di non avere successivamente contattato l’avversario per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per porgergli le scuse.]

Numeron. 0045/CFA/2025-2026/M

PresidenteTorsello

RelatoreMancini

Riferimenti normativiart. 13, comma 1, lett. e), CGS

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Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.