12/16/2025
Stagione: 2025-2026
Le attenuanti putative sono irrilevanti, perché l’attenuante può essere riconosciuta soltanto se si fonda su fatti realmente esistenti e non su fatti erroneamente ritenuti esistenti dal soggetto agente (Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2024, n. 45289). Un principio chiaro sia nel codice penale, dove l’art. 59, terzo comma, c.p. sancisce che «Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui»; sia nel Codice di giustizia sportiva. In quest’ultimo l’art. 16 afferma - nel trattare, più ampiamente, sia delle circostanze attenuanti che delle circostanze che escludono la sanzione - che «Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti». Ne discende che resta esclusa la valutazione di circostanze, dei due tipi appena indicati, ritenute erroneamente esistenti dal soggetto agente.
Numero: n. 0055/CFA/2025-2026/F
Presidente: Castiglia
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 16, CGS; art. 59, terzo comma, CP
1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti. 2. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.