11/12/2025
Stagione: 2025-2026
La giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019), ciò specie quando la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, perché in tal caso “una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 47/2022). La giovane età non può essere assunta come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011) e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (CFA, Sez. I, n. 123/2012-2013). Difatti, la pena concretamente inflitta ai giovani calciatori svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024, CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025). Peraltro, diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire (così CFA, Sez. I, n. 0057/CFA/2024-2025). Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, SS.UU., n. 77/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023; C.F.A, SS.UU., n. 121/CFA 2024-2025).
Numero: n. 0044/CFA/2025-2026/H
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.