Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – riconoscimento – precisi elementi fattuali - necessità

12/23/2025

Stagione: 2025-2026

Il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentandola notevolmente o diminuendola, anche al di sotto del minimo (CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 93/2024/2025), ma è necessario che il riconoscimento delle circostanze attenuanti non si risolva in un indiscriminato potere di mitigazione della sanzione da parte del giudicante. Tale riconoscimento deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che, con riferimento al singolo caso concreto, giustifichino il contenimento della stessa e non può costituire un riconoscimento conseguente alla mera assenza di elementi negativi connotanti il “genere” o “l’entità” della violazione presupponendo la sussistenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta posta in essere. Ne consegue che, a fronte di una condotta per la quale il Codice di giustizia sportiva prevede una sanzione minima, non è in alcun modo ipotizzabile che il Giudicante possa giustificare una riduzione al di sotto di tale soglia sulla scorta dell’affermazione che il comportamento, perfettamente aderente alla fattispecie normativa, possa non essere particolarmente grave, in quanto è stato già il legislatore federale a valutare ed a quantificare a quale sanzione minima debba essere rapportata l’offensività del fatto.

Numeron. 0062/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreDe Zotti

Riferimenti normativiart. 13, comma 2, CGS

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Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.