12/23/2025
Stagione: 2025-2026
La corretta applicazione delle circostanze attenuanti deve assicurare un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di commisurare la sanzione alla gravità della condotta e quella, altrettanto rilevante, di preservare la funzione preventiva ed afflittiva della stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e afflittività sanciti dagli artt. 4 e 13 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui la sanzione disciplinare deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, alla posizione soggettiva dell’incolpato ed agli effetti prodotti sull’ordinamento sportivo, in modo da garantire che essa sia al tempo stesso effettiva, dissuasiva e conforme ai canoni di equità e giustizia sostanziale.
Numero: n. 0061/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 13 CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.