10/31/2025
Stagione: 2025-2026
Alla discrezionalità della valutazione in ordine alla congruità della sanzione da parte del giudice sportivo fa da contraltare l'obbligatorietà della motivazione della dosimetria della pena, che non può certo dirsi soddisfatta dall'impiego di indicazioni succinte ovvero di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025).
Numero: n. 0034/CFA/2025-2026/C
Presidente: Giordano
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; art. 44, comma 3 CGS
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.