Sanzioni disciplinari – determinazione della sanzione – carattere di proporzionalità – deve essere percepito anche dal destinatario

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (ex pluribus, di recente, C. cost., 13 maggio 2024, n. 86; C. cost., 22 maggio 2024, n. 91) il trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, in ossequio ai canoni di necessaria individualizzazione e personalizzazione costituzionalmente imposti, deve non solo risultare proporzionato, secondo un criterio di ragionevolezza, alla “concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato”, ma anche essere percepito come tale dal suo destinatario. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la minore età dell’incolpato con il ridotto grado di maturità che vi si accompagna, nonché la parziale ammissione di responsabilità, pur non potendo valere ad attenuare la misura della sanzione, debbono essere però tenute in considerazione - quantomeno sul piano equitativo - al fine della sua determinazione concreta).

Numeron. 0045/CFA/2025-2026/O

PresidenteTorsello

RelatoreMancini

Riferimenti normativiart. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.