10/31/2025
Stagione: 2025-2026
Il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti. Nel il sistema di giustizia sportiva mancano disposizioni espresse volte a disciplinare il problema dell’eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte o comunque relative a diverse violazioni disciplinari. Tuttavia, l’ordinamento della giustizia federale – pur in mancanza di espressa previsione – risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l’asprezza ove sussistano ragioni equitative (CFA n. 67 del 10/2/2023 al punto 28 della motivazione). In ambito federale il sistema del cumulo materiale si impone per concorrenti ragioni di ordine sia sistematico che logico. L’art. 44 del Codice di giustizia sportiva (il quale detta proprio i principi fondanti del processo sportivo) espressamente prevede, al comma 5, che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.”. Trattasi di previsione espressamente volta all’intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale, dalla quale consegue che ogni sanzione disciplinare deve essere scontata in modo effettivo per raggiungere quello scopo. Ne deriva sul piano logico che il criterio dell’effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell’assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave. La teoria dell’assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove trasportata nell’ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa; tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata ad assorbire e quindi sostanzialmente a vanificare ogni altra e diversa sanzione che possa essere inflitta a quel soggetto per infrazioni disciplinari diverse commesse nel periodo di riferimento (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024).
Numero: n. 0036/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 44, comma 5, CGS
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.