Sanzioni disciplinari – gravità dei fatti – determinazione della sanzione – criteri – motivi del comportamento – aggravante

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Ai fini della determinazione della sanzione e dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), del Codice di giustizia sportiva, rilevano i motivi all’origine dell’aggressione. [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’aggressione era conseguita ad un semplice contrasto di gioco a seguito del quale l’incolpato aveva aggredito l’avversario siccome frustrato per avere perso il possesso del pallone e perché la sua squadra stava perdendo ma soprattutto per “punirlo” per il suo comportamento a suo dire provocatorio. Egli aveva quindi agito per motivi futili e abietti siccome mosso da un impulso interiore ingiustificato e ingiustificabile alla luce della “coscienza collettiva” e privo di qualsiasi collegamento logico con la (sproporzionata) condotta in cui si è tradotto (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 35606) nonché da uno scopo ritorsivo nei riguardi dell’avversario, “reo” soltanto di avergli sottratti il possesso palla con un intervento di gioco deciso ma corretto)].

Numeron. 0045/CFA/2025-2026/G

PresidenteTorsello

RelatoreMancini

Riferimenti normativiart. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS; art. 14, comma 1, lettera d) CGS

Articoli

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

Art. 14 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver cagionato un danno patrimoniale; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale; d) aver agito per motivi futili o abietti; e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio; f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico; g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive; h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire; n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica; o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale. 2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.