Sanzioni disciplinari – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell’entità della sanzione – necessità - principi di proporzionalità e di ragionevolezza

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Sulla base dei criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti e dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva il giudice sportivo, in primis è chiamato a commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la stessa, per poter spiegare efficacia deterrente e svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo. Tale valutazione implica un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto mediante le quali l’illecito si è verificato e un ragionevole bilanciamento di ogni interesse da queste inciso (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS. UU., n. 17/2025-2026; CFA., Sez. I, n. 23/2025-2026). La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire il medesimo obiettivo, vale a dire evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi contrapposti (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026).

Numeron. 0045/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreMancini

Riferimenti normativiart. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.