11/11/2025
Stagione: 2025-2026
Secondo l’art. 23 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. “ 1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali. 3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico (…)”.L’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del settore tecnico stabilisce che “ Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico (…)”. E’ quindi del tutto conseguente ritenere che il legislatore federale abbia inteso imporre regole di portata generale non limitate al settore professionistico, recanti adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la obbligatorietà del possesso delle specifiche abilitazioni, in difetto delle quali l’attività di allenatore non può essere espletata e il suo esercizio integra illecito disciplinare, tenuto anche conto che l’illecito deve ritenersi integrato allorché emerga una situazione in cui il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto tutte o parte delle mansioni vengono svolte di fatto da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni (CFA, SS.UU., n. 96/2023-2024), sicché il comportamento di soggetti tesserati come calciatori della società che assistevano e aiutavano negli allenamenti altri soggetti neppure tesserati (al momento dei fatti) come allenatori non può che determinare la violazione dell’art. 23 NOIF.
Numero: n. 0032/CFA/2025-2026/H
Presidente: Castiglia
Relatore: Toschei
Riferimenti normativi: 23 NOIF; art. 39, lett. Ga), Regolamento del settore tecnico