Settore tecnico – Regolamento Settore tecnico – applicabilità – tesseramento – non occorre – iscrizione all’albo e ai ruoli - sufficienza

12/16/2025

Stagione: 2025-2026

L’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico FIGC è applicabile anche a coloro che non sono tesserati. Tale articolo si riferisce ai «Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore» ed afferma che essi «sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali» (comma 1); ed inoltre che «devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale» (comma 2). Il comma 3 dello stesso articolo si riferisce anch’esso soltanto agli «iscritti» (nell’albo o nei ruoli del settore) al fine di individuarli quali destinatari dei provvedimenti disciplinari: «In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari». Tali disposizioni non menzionano, affinché siano applicabili, la necessità del tesseramento. La condizione per applicarle è soltanto l’inquadramento del tecnico «nell’Albo e nei Ruoli del Settore». Ciò trova conferma nella giurisprudenza federale, secondo cui non è rilevante il mancato tesseramento dell’allenatore al fine poter applicare l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021, argomentando anche dall’art. 2 CGS FIGC; Id., n. 95/2020-2021, in particolare argomentando dall’art. 2, comma 1, CGS FIGC; e da ultimo, sia pure incidentalmente in un passo finale della motivazione, CFA, SS.UU., 67/2024-2025).

Numeron. 0055/CFA/2025-2026/B

PresidenteCastiglia

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico