Settore tecnico – Regolamento Settore tecnico – art. 37 - contenuto

11/12/2025

Stagione: 2025-2026

L’art. 37, comma 2, del Regolamento sopra citato dispone che i tecnici “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021) e che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento, i tecnici devono avere cura “della condotta morale e sportiva dei calciatori”. Dal che si desume che tale posizione di guida e prossimità educativa verso gli atleti, soprattutto se minorenni, impone ai tecnici un surplus di doveri deontologici e, per l’appunto, l’obbligo di costituire esempio di disciplina e correttezza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che contrastasse con gli art. 37, comma 1 e 2 del regolamento del Settore tecnico e con l’art. 4 CGS FIGC il comportamento di un allenatore che aveva organizzato una riunione al fine di incidere sui contenuti delle audizioni che i giovani calciatori avrebbero dovuto tenere innanzi alla Procura federale, per far sì che le stesse risultassero concordanti e non pregiudizievoli nei confronti della condotta tenuta dall’allenatore).

Numeron. 0042/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatorePapa

Riferimenti normativiart. 37, comma 2, e art. 19, comma 1, lett. d) Regolamento Settore tecnico