12/16/2025
Stagione: 2025-2026
Ai soggetti dell’ordinamento sportivo è imposto l’obbligo di correttezza e di rispetto dei più rigorosi canoni della continenza verbale (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022). Tale obbligo vige, in modo ancora più rafforzato, ai tecnici federali sulla base dell’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC (cfr. CFA, SS.UU., 49/2025-2026, che discorre di «un onere di correttezza e di continenza rafforzato»).
Numero: n. 0055/CFA/2025-2026/E
Presidente: Castiglia
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 37, comma 2, primo periodo, Regolamento del Settore Tecnico; art. 4, comma 1, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.