2/5/2026
Stagione: 2025-2026
Sussiste la responsabilità specifica della società, e non dell’allenatore, nel caso in cui ad un calciatore venga aprioristicamente impedito di allenarsi e di partecipare ai ritiri con la squadra, a seguito di un provvedimento assunto dalla società medesima. Se all’allenatore è certamente fatto obbligo di allenare ed eventualmente utilizzare, sotto la sua piena discrezionalità tecnico sportiva, tutte le risorse umane poste a sua disposizione dalla società di appartenenza, non discende una responsabilità disciplinare in capo all’allenatore che, non per propria scelta, è posto nell’impossibilità di allenare un calciatore che la società ha ritenuto di non poter più far parte della rosa, così da non ritenersi più a disposizione dell’allenatore. La decisione della società di porre un calciatore fuori rosa, comporta, infatti, la non utilizzabilità del medesimo, con la conseguente impossibilità, per l’allenatore, di poter considerare il medesimo a disposizione dell’area tecnica.
Numero: n. 0081/CFA/2025-2026
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 37, commi 1 e 2, Regolamento del Settore Tecnico;