3/18/2026
Stagione: 2025-2026
L'art. 91 delle NOIF, dispone che "1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari". Tale disposizione, interpretata anche alla luce delle norme del Protocollo di intesa e dell'Accordo collettivo, tutela il calciatore assicurandogli un nucleo di tutele minime, sanzionando dal punto di vista disciplinare la società che non gli assicuri lo svolgimento degli allenamenti o che di fatto gli impedisca l'accesso alle strutture sportive in condizioni paritarie. Se l'allenatore è libero per scelta tecnica di non schierare il giocatore nelle competizioni, ciò non toglie che la società non possa escluderlo dagli allenamenti, configurando tale condotta una violazione del principio di rispetto della dignità del lavoratore sportivo espresso nell'art. 91 delle NOIF, oltre che del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva sancito dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 77/2023-2024). Può integrare condotta discriminatoria, ove non sorretta da oggettive e documentate ragioni tecnico-atletiche, la sistematica esclusione dei calciatori dagli allenamenti della prima squadra, accompagnata dalla loro separazione dagli schemi tattici del gruppo squadra, qualora tale condotta risulti idonea ad ostacolare la crescita tecnica e ad incrinare la fiducia e l'autostima dei soggetti coinvolti. Rileva anche la violazione dell'art. 8.1 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche), che prevede espressamente, in capo al sodalizio societario l'obbligo di "...fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa, impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa".
Numero: n. 0096/CFA/2025-2026/M
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 91 NOIF; Protocollo di intesa 21 ottobre 2004 tra la Lega nazionale dilettanti e l'Associazione italiana calciatori; art. 8.1 Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo; D.lgs 36/2021; art. 4 CGS