10/27/2026
Stagione: 2026-2027
Ove la disciplina di ammissione al campionato richieda, in alternativa alle dichiarazioni liberatorie, documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme dovute da parte dei tesserati, indicando per i bonifici la contabile e l’estratto conto di addebito, il deposito di talune contabili di pagamento mensili non è sufficiente a raggiungere la prova dell’assenza di debiti pregressi quando gli atti contengano elementi di segno contrario, quali la corrispondenza dalla quale emerga la persistenza di crediti retributivi non contestati dalla società. Né l’affermazione della società, secondo cui il tesserato avrebbe ricevuto più di quanto dovuto, costituisce una quietanza dell’interessato. Il riferimento allo svincolo del tesserato, contenuto nelle trattative intercorse con la società, non è in grado di cancellare l’obbligo di corrispondere le retribuzioni eventualmente non ancora assolte, né comporta automaticamente una novazione oggettiva dei crediti retributivi precedentemente maturati, dovendo l’animus novandi emergere chiaramente ed essere tale da costituire un’obbligazione del tutto autonoma e incompatibile con la prosecuzione della normale retribuzione legata al precedente rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5047; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5674). (Nel caso di specie la Corte ha valorizzato la corrispondenza intercorsa nella serata del 23 luglio 2026, nella quale il difensore del calciatore aveva precisato che il proprio assistito era ancora creditore di € 49.000,00 netti a titolo di retribuzione per la stagione sportiva 2025/2026 e la società, senza negare l’esistenza del debito, aveva riformulato la propria proposta offrendo un bonifico di € 20.000,00 e un assegno di € 29.000,00 con data futura, per un importo complessivo esattamente corrispondente al credito dichiarato, rilevando altresì che la descrizione «per svincolo contratto» apposta dallo stesso ordinante a un giroconto interno era smentita da tale corrispondenza; ha ritenuto, conseguentemente, che la documentazione in atti contraddicesse l’assunto secondo cui le trattative con i calciatori riguardassero esclusivamente un incentivo all’esodo, costituente un’obbligazione nuova).
Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/N
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 1230 c.c.; C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.