10/27/2026
Stagione: 2026-2027
La disposizione del Comunicato ufficiale che impone il versamento della quota di iscrizione al campionato esclusivamente mediante assegno circolare non trasferibile o disposizione irrevocabile di bonifico bancario, prescrivendo che, nell’ipotesi di bonifico, sia allegata la relativa ricevuta, individua l’obbligo (il “versamento” dell’importo), gli strumenti tassativamente ammessi per adempierlo e il documento con il quale la società deve offrirne la prova all’organo di controllo. La ricevuta del bonifico irrevocabile costituisce, quindi, il mezzo di prova del versamento, e non il suo equivalente: essa consente alla Co.Vi.So.D. di ritenere assolto l’adempimento nel presupposto, fisiologico, che l’ordine sia eseguito e che l’importo pervenga al beneficiario nei tempi ordinari del circuito dei pagamenti. Il buon fine dell’operazione non è un elemento accessorio, ma la condizione perché la ricevuta conservi il proprio valore probatorio; l’obbligo di allegare la ricevuta del bonifico regola la prova dell’operazione e non trasforma qualsiasi ordine, purché denominato irrevocabile, in un versamento già effettuato. Allo stesso modo, il trasferimento delle risorse dal conto personale del disponente a un conto tecnico della banca incaricata di eseguire successivamente il pagamento rimane interno alla predisposizione della provvista e non dimostra l’adempimento finale in favore del creditore, poiché il trasferimento delle risorse alla banca incaricata di eseguire il pagamento non equivale al trasferimento delle risorse stesse al creditore. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il buon fine fosse smentito dalla comunicazione della banca del beneficiario, secondo cui, a distanza di oltre una settimana dalla scadenza del termine, i bonifici non risultavano inseriti a sistema, e dal perdurante mancato accredito della quota di iscrizione, non pervenuta né alla data della deliberazione di non ammissione né alla vigilia dell’udienza di primo grado; ha rilevato, inoltre, che la documentazione prodotta dalla società lasciava irrisolto il collegamento fra le diverse fasi dell’asserita operazione e non provava che le somme confluite nel conto tecnico fossero state effettivamente inoltrate alla banca designata dalla Lega nazionale dilettanti e rese disponibili alla destinataria).
Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/D
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.