Tribunale federale nazionale – avviso di fissazione dell’udienza – adempimenti della parte – inadempienza – violazione del contraddittorio – non sussiste

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

Non sussiste violazione del principio del contraddittorio allorché la parte, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, non abbia posto in essere gli adempimenti previsti. A seguito dell’avviso, difatti, è tenuta a fornire alla Segreteria del Tribunale, prima dell’udienza, un indirizzo di posta elettronica (presso cui ricevere il collegamento) e un recapito telefonico cellulare (al fine di fronteggiare eventuali criticità di sorta), nonché a trasmettere una copia del proprio documento d’identità.

Numeron. 0046/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreTuccari

Riferimenti normativiart. 85, comma 1, CGS

Articoli

Art. 85 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.