12/23/2025
Stagione: 2025-2026
Il comunicato del Consiglio federale 294/A del 9/5/2025 dispone che le società della Lega italiana calcio professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 l’ammontare dei compensi lordi dei propri calciatori, tecnici e direttori sportivi superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. In questo quadro di riferimento il termine di adempimento dell’8 agosto 2025 fissato dall’ultimo capoverso della norma ha carattere perentorio. Tale normativa infatti, se da un lato è volta alla tutela dei tesserati, al fine di assicurare l’assolvimento delle obbligazioni economiche assunte nei loro confronti, dall’altro fissando l’obiettivo della “sostenibilità” dei costi tende comunque a salvaguardare la corretta amministrazione da parte delle società degli aspetti gestionali. In particolare la normativa impone alle società di calibrare ragionevolmente i tesseramenti di atleti (e tecnici) in relazione alle effettive disponibilità di bilancio e dunque garantisce alle altre compagini, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, precludendo spericolate alterazioni della par condicio di base nelle competizioni agonistiche. In siffatto contesto unitario, la posizione della società che all’inizio della nuova stagione, e cioè pur senza stipulare nuovi contratti, abbia già stabilmente superato il massimale senza preoccuparsi di produrre le necessarie garanzie non si differenzia da quella delle squadre che si trovino a superare il massimale per effetto di nuovi tesseramenti. Di talché sarebbe del tutto irrazionale sanzionare tale violazione di superamento sistematico del massimale in modo più lieve rispetto a violazioni determinate da un superamento puntuale per effetto della stipula di un nuovo contratto. Ne deriva, alla stregua di probanti ragioni di coerenza generale e sistematica, che la sanzione divisata dal Comunicato (penalizzazione di 1 punto e cioè del resto la sanzione minima tra quelle previste in generale dall’art. 8 comma 1 lettera g) del CGS) deve necessariamente applicarsi a tutte le ipotesi di violazione dei termini di deposito delle fideiussioni enucleati dal Comunicato stesso, proprio per non vanificare le finalità intrinseche alla complessiva previsione degli obblighi di garanzia. Da quanto sin qui osservato discende la perentorietà di tutti i termini di adempimento fissati dal Comunicato, in primo luogo proprio perché la loro violazione è costantemente sanzionata. La qualificazione di "perentorietà" o di "ordinarietà" del termine - oltre che dalla sua espressa definizione testuale - discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell'esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento nella quale esso si inscrive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014) nonché dalle specifiche finalità di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (così Cons Stato, sez. III, n. 1691 del 2022). Non appare priva di rilievo ermeneutico la disposizione di cui all’art. 46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. “Da tale ultima disposizione emerge che all’interno dell’ordinamento federale la regola è costituita dalla perentorietà dei termini – pienamente giustificata dal principio di celerità del giudizio sportivo – e non già dalla loro natura meramente ordinatoria.” (CFA, SS.UU., n. 80/2024-2025).
Numero: n. 0063/CFA/2025-2026/A
Presidente: Anastasi
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: C.U. n. 294/A del 9/5/2025