Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – dichiarazioni liberatorie – accordi verbali non depositati – irrilevanza nell’ordinamento federale – pagamenti disposti dopo la scadenza del termine perentorio – risoluzione consensuale del contratto – efficacia ex nunc – crediti già maturati – estinzione – esclusione – accordi successivi al termine – inopponibilità alla Federazione

10/27/2026

Stagione: 2026-2027

Gli ordini di bonifico in favore dei tesserati disposti dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla disciplina di ammissione al campionato, quand’anche ne fosse provato il successivo buon fine, non costituiscono prova del pagamento tempestivo delle somme che la società era tenuta ad assolvere e documentare ai fini dell’iscrizione, essendo il termine comunque violato. Una risoluzione consensuale scioglie il contratto per il futuro (ex nunc), ma non cancella i crediti già maturati durante la regolare esecuzione del rapporto: se le prestazioni sono già state eseguite, il diritto a ricevere il compenso resta valido anche ove il contratto sia risolto, a meno che la regolazione degli importi dovuti sia contenuta nell’accordo stesso, sicché la cessazione concordata del rapporto per il futuro non implica l’estinzione dei crediti già maturati. In ogni caso, la funzione estintiva dell’obbligazione rilevante ai fini dell’ammissione al campionato deve realizzarsi entro il termine fissato dalla disciplina federale, e accordi successivi non sono opponibili alla Federazione, rimasta estranea alle relative pattuizioni (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 58/2022); né le pattuizioni economiche non risultanti dai contratti depositati sono idonee a neutralizzare l’inadempimento (CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha rilevato che gli ordini di bonifico in favore di due calciatori erano datati 27 luglio 2026 e indicavano il 30 luglio 2026 quale data di regolamento per i beneficiari, a fronte del termine perentorio del 23 luglio 2026, ore 14.00, e che gli accordi di risoluzione consensuale sottoscritti dai calciatori il 24 settembre 2026 non affrontavano alcuna questione economica, non contenevano quietanze sui compensi maturati sino al 31 maggio 2026, né dichiaravano l’avvenuto pagamento delle retribuzioni pregresse o contenevano rinunce di sorta, limitandosi a rinviare all’organo arbitrale per le eventuali controversie concernenti l’interpretazione dell’accordo).

Numero: n. 0045/CFA/2026-2027/O

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 1372 c.c.; C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale L.N.D.