Adempimenti preliminari alla gara - verifica della regolarità del campo di gioco – arbitro - con l’utilizzo degli strumenti forniti dalla società reclamante - competenza esclusiva.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 59 e dell’art. 60 N.O.I.F., l’arbitro è l’unico soggetto competente a decretare la regolarità del campo di gioco, dovendo utilizzare all’uopo strumenti di misura forniti dalla stessa società reclamante (come previsto dall’art. 59, comma 3, N.O.I.F.) e la cui inidoneità, in ipotesi, non potrebbe che ascriversi a responsabilità della reclamante medesima (cfr. decisione n. 141/CSA/2024-2025; decisione n. 210/CSA/2022-2023).

Numeron. 0043/CSA/2025-2026/D

PresidenteDi Cagno

RelatoreLa Torre

Riferimenti normativiart. 59 e art. 60 N.O.I.F.

Articoli

Art. 59 - Consulenza tecnica

1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. 2. Il parere del consulente tecnico è trasmesso all’organo giudicante e alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Presidente del collegio, qualora particolari circostanze lo richiedano, può abbreviare tale termine. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni. 3. Nei procedimenti dinanzi ai Giudici sportivi, il consulente tecnico trasmette il parere all’organo giudicante ed alle parti fino a due giorni prima dell'udienza o della data fissata per la adozione della decisione. 4. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte. Il relativo parere deve essere depositato nei termini previsti dai commi 2 e 3.

Art. 60 - Testimonianza

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. 2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia. 3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. 4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti. 5. La testimonianza ha luogo in udienza. 6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.