4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La società ospitante, cui incombe l’obbligo di garantire la regolarità del campo di gioco, con riguardo in particolare alle porte e alle misure del terreno di gioco, non può invocare a sua eventuale discolpa il principio del legittimo affidamento derivante dall’avvenuta omologazione dell’impianto, atteso che quest’ultima costituisce una condizione necessaria, ma non certo esclusiva, ai fini del regolare allestimento del campo di gioco in occasione della singola gara, non essendo stata fornita la prova di alcun accadimento intervenuto medio tempore idoneo a modificarne la condizione.
Numero: n. 0043/CSA/2025-2026/E
Presidente: Di Cagno
Relatore: La Torre