Calciatore – condotta ingiuriosa o irriguardosa ex art. 36 C.G.S. – sanzione - Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 – aggravamento rispetto alla precedente sanzione - finalità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

In caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce come sanzione minima, senza distinzione tra le due tipologie, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, intendendo punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara, attraverso un sensibile aggravamento (ad opera del Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023) della previgente sanzione minima (squalifica per due giornate o a tempo determinato).

Numeron. 0034/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreDurante

Riferimenti normativiart. 36 C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."