4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il calciatore, che abbia tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ben può invocare la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S. qualora abbia agito in reazione immediata ad un comportamento o un fatto ingiusto altrui, consistente nella specie in provocazioni e minacce verbali da parte del direttore di gara nei suoi confronti, acclarate dalla Procura federale e sanzionate dal Tribunale federale nazionale con la sospensione dell’arbitro per due anni.
Numero: n. 0009/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Blandini
Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.