4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta del calciatore che proferisca un’espressione razzista, sia pur non rivolta ad un soggetto particolare, ma tuttavia pronunciata di fronte ad una famiglia di persone di colore, configura una condotta gravemente ingiuriosa aggravata, ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. n), C.G.S. e, conseguentemente, integra un’ipotesi ricadente sotto il paradigma dell’art. 28 C.G.S.
Numero: n. 0035/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 14, n. 1, lett. n), e art. 28 C.G.S.
1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver cagionato un danno patrimoniale; c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale; d) aver agito per motivi futili o abietti; e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio; f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico; g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive; h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire; n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica; o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale. 2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.
1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m). 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4. 6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.