4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 39 C.G.S., la condotta del calciatore, che, dopo un contrasto di giuoco, colpisca con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, configura una condotta antisportiva, frutto, appunto, di un eccesso di impeto agonistico.
Numero: n. 0025/CSA/2025-2026/A
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Greco
Riferimenti normativi: art. 39 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.