4/16/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta antisportiva, sanzionata più lievemente dall’art. 39 C.G.S. rispetto alla condotta violenta, si caratterizza per un eccesso di ardore sportivo durante un’azione di gioco in violazione delle regole dell’agonismo e dell’etica sportiva, andando al di là dei limiti consentiti (cfr. CSA, Sez. II, n. 0023/2024-2025; CSA, Sez. I, n. 0230/2024-2025).
Numero: n. 0002/CSA/2025-2026/B
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Messina
Riferimenti normativi: art. 39 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.