4/21/2026
Stagione: 2025-2026
In tema di condotta gravemente antisportiva tenuta dall’allenatore di una squadra di calcio, figura di indubbio maggior rilievo nell’ambito della competizione sportiva e nei cui confronti è lecito attendersi un maggior grado di rispetto da parte dei calciatori, va considerata legittima l’irrogazione della squalifica a tre giornate effettive di gara con aggravamento della pena minima edittale (pari a due giornate), di cui all’art. 39 C.G.S.
Numero: n. 0040/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Chiappiniello
Riferimenti normativi: art. 39 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.