Condotta gravemente antisportiva dei calciatori - art. 39 C.G.S. – colpo inferto con pallone a distanza di gioco - senza conseguenze pregiudizievoli - configurabilità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta del calciatore che colpisca un avversario con un uso di forza eccessiva e con pallone a distanza di gioco, all’altezza del ginocchio, con tacchetti esposti, mettendo a rischio l’incolumità fisica dell’avversario, costituisce un comportamento di particolare gravità, al limite della condotta violenta (art. 38 C.G.S.), a nulla rilevando la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze e deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S.

Numeron. 0027/CSA/2025-2026/A

PresidenteLeozappa

RelatoreCantini

Riferimenti normativiart. 39 C.G.S.

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Art. 39 - Condotta gravemente antisportiva

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.