4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta del calciatore che colpisca un avversario con un uso di forza eccessiva e con pallone a distanza di gioco, all’altezza del ginocchio, con tacchetti esposti, mettendo a rischio l’incolumità fisica dell’avversario, costituisce un comportamento di particolare gravità, al limite della condotta violenta (art. 38 C.G.S.), a nulla rilevando la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze e deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S.
Numero: n. 0027/CSA/2025-2026/A
Presidente: Leozappa
Relatore: Cantini
Riferimenti normativi: art. 39 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.