4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 39 C.G.S., che definisce la condotta gravemente antisportiva come quella che si caratterizza per un “eccesso” di agonismo durante un’azione di giuoco, che viola gravemente le regole stesse dell’agonismo e dell’etica sportiva, eccedendo i limiti consentiti, può considerarsi tale, sia pure al limite della condotta violenta (art. 38 C.G.S.), l’intervento del calciatore all’altezza del ginocchio dell’avversario, con tacchetti esposti, con uso di forza eccessiva e con pallone a distanza di gioco, in grado di mettere a serio rischio l’integrità fisica del calciatore avversario, a nulla rilevando, per converso, che non siano state provocate lesioni e/o il fatto che questi abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo restando che le eventuali conseguenze pregiudizievoli sarebbero state valutate ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.
Numero: n. 0065/CSA/2025-2026/A
Presidente: Leozappa
Relatore: Cantini
Riferimenti normativi: art. 39 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.