Condotta gravemente irriguardosa dei calciatori – accompagnata da un contatto fisico con il direttore di gara – sussistenza di un nesso di continuazione fra le condotte – applicazione di un aumento di pena rispetto a quella base con una lieve mitigazione della stessa per la non intenzionalità del contatto.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta del calciatore, che pronunci espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro e che, successivamente alla sua espulsione, rivolga al medesimo frasi minacciose e inoltre provochi un impatto fisico con il medesimo nella zona antistante lo spogliatoio della squadra locale, costituisce una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.; inoltre, considerato che tra le descritte condotte si configura un nesso di continuazione, alla sanzione base, prevista per questa specifica tipologia di illecito disciplinare, pari a quattro giornate di squalifica, va applicato un aumento della pena (sull’applicabilità nell’ordinamento sportivo dell’istituto penalistico della continuazione cfr., ex multis, C.S.A., sez. III, decisione n. 165 del 4.2.2022). Tenuto conto, peraltro, che il “contatto fisico” tra calciatore ed arbitro risulta essere stato inavvertitamente causato da un movimento impetuoso, per quanto censurabile, ma non da un atto oltraggioso rivolto con intenzionalità verso il direttore di gara, può applicarsi una lieve mitigazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., sicché risulta equo contenere l’aumento della pena (rispetto a quella base) nella misura di un’ulteriore giornata di squalifica.

Numeron. 0059/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreVasaturo

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a), e art. 13, comma 2, C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."

Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.