Condotta gravemente irriguardosa – sanzione – qualora si contesti il rapporto arbitrale in ordine al destinatario dell’espressione proferita - irrilevanza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Deve considerarsi irrilevante ai fini sanzionatori l’eventuale errore nell’individuazione da parte dell’arbitro nel proprio referto del destinatario dell’espressione ingiuriosa, assumendosi rivolta ad un calciatore avversario anziché nei confronti del Direttore di gara, atteso che un allenatore, che formuli nel corso di una gara un grave e palese insulto nei confronti di un calciatore avversario, pone in essere una situazione che è parimenti idonea a creare tensioni e che, quindi, va sanzionata.

Numeron. 0102/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreBlandini