4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., costituisce circostanza attenuante il fatto che la condotta irriguardosa o ingiuriosa sia stata tenuta dal calciatore a gara terminata, nella fase di uscita dal terreno di gioco, e che l’espressione sia stata pronunciata senza toni particolarmente accesi e senza che sia stata percepita da terzi.
Numero: n. 0034/CSA/2025-2026/B
Presidente: Di Cagno
Relatore: Durante
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, C.G.S.
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.