Condotta irriguardosa - art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. – dirigente - colpo sferrato sulla parete sinistra del gabbiotto dedicato alla FVS (Football Video Support) – è tale.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Configura un’ipotesi di condotta irriguardosa, ex art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., punibile con la sanzione minima dell’inibizione per due mesi, il comportamento di un dirigente, per giunta non ammesso legittimamente nel recinto di gioco, che, mentre era in corso una review da parte dell’arbitro, sferrava un forte colpo sulla parete sinistra del gabbiotto dedicato alla FVS (Football Video Support), che induceva il direttore di gara ad interrompere la revisione.

Numeron. 0073/CSA/2025-2026/B

PresidenteLeozappa

RelatoreCantini

Riferimenti normativiart. 36, comma 2, lett. a), CGS

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."