Condotta irriguardosa dei calciatori – art. 36 C.G.S. – comportamento osservato a partita terminata e durante l’uscita dal terreno di giuoco – circostanza attenuante – insussistenza

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Nel caso di condotta irriguardosa tenuta da un calciatore nei confronti dell’Arbitro, non può considerarsi circostanza attenuante la circostanza che l’episodio sanzionato si sia verificato a partita terminata e durante l’uscita dal terreno di giuoco, atteso che il calciatore – come risulta dal referto – ha protestato vistosamente esclamando le frasi irriguardose sopra riportate a gran voce e quindi in modo da essere percepibili non solo dall’Arbitro ma anche dai giocatori, tecnici e altre persone presenti che si accingevano a lasciare lo stesso terreno.

Numeron. 0096/CSA/2025-2026/C

PresidenteDi Cagno

RelatoreNicolosi

Riferimenti normativiart. 36 C.G.S.;

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."