Condotta irriguardosa dei calciatori – art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. – espressioni rivolte al Direttore di gara contestandone l’operato – assenza di contatto fisico - irrilevanza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

E’ legittima l’irrogazione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, in quanto corrispondente al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett, a) C.G.S., inflitta ad un calciatore che, a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, indirizzi a quest’ultimo espressioni irriguardose, seguendolo fino all’ingresso degli spogliatoi, a nulla rilevando che nella specie non vi sia stato alcun contatto fisico con l’arbitro. La decisione n. 0080/CSA/2025-2026 è motivata in fatto.

Numeron. 0079/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreChiappiniello

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."