Condotta irriguardosa dei calciatori – art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. – sanzione minima – a seguito della modifica apportata dal Com. Uff. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., come modificato dal Com. Uff. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, la condotta ingiuriosa o irriguardosa del calciatore nei confronti dell’arbitro è punita con la squalifica minima di quattro giornate di gara (e non più due, come nella precedente versione dell’art. 36 cit.), atteso che la novella codicistica è indicativa della precisa volontà del legislatore sportivo di punire con opportuna severità gli atteggiamenti inappropriati dei tesserati in danno degli ufficiali di gara (cfr. CSA, sez. III, decisione n. 34 del 27.10.2025 e CSA, sez. III, decisione n. 41 del 4.11.2025). La decisione n. 0078/CSA/2025-2026 è motivata in fatto e riguarda un comportamento configurabile in termini di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

Numeron. 0077/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreVasaturo

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."