Condotta irriguardosa dei tecnici – medici sociali – responsabilità – sanzione – è quella prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. per i tecnici e non quella di cui al successivo comma 2, riguardante i dirigenti.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Il medico sociale deve essere inquadrato fra i tecnici e non fra i dirigenti della società sportiva in base all’art. 31 del regolamento del Settore Tecnico, intitolato “Medici e Operatori Sanitari”, che, al comma 1, recita: “Sono iscritti nell’Albo del Settore Tecnico come i medici sociali i laureati in medicina e chirurgia regolarmente iscritti all’albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico”; depongono in tal senso anche l’art. 40, intitolato “Preclusioni e Sanzioni”, che menziona anche i medici sociali, e l’art. 44, comma 2, delle NOIF, che include i medici sociali nel settore tecnico; pertanto, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa tenuta dal medico sociale nei confronti degli ufficiali di gara, non trova applicazione l’art. 36, comma 2, C.G.S., che prevede la sanzione dell’inibizione a tempo per i dirigenti e per i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, C.G.S., bensì l’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che commina ai calciatori e ai tecnici, come sanzione minima, la squalifica a tempo per quattro giornate.

Numeron. 0071/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreNicolosi

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."