Condotta irriguardosa del calciatore [art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.] – espressione offensiva pronunciata nei confronti del Direttore di gara con contatto fisico con lo stesso, sia pure non violento – E’ tale.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta del calciatore che non solo ha inseguito il direttore di gara per esprimere una rimostranza, ma lo ha appellato in termini sostanzialmente offensivi (“sei uno scandalo, è veramente una vergogna”), rendendosi per di più responsabile di un contatto fisico, ancorché non violento, configura quantomeno la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., atteso che anche la sola espressione rivolta all’arbitro, quand’anche qualificabile non ingiuriosa, sarebbe comunque da definire irriguardosa.

Numeron. 0101/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreFargnoli

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."