Condotta irriguardosa o ingiuriosa – art. 36 C.G.S. – dirigente – espressioni pronunciate nella concitazione dell’azione di giuoco ma non lesive del decoro, della dignità o dell’onore del tesserato - esclusione.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Perché si possa configurare una condotta ingiuriosa (nella specie, di un dirigente) prevista dall’art. 36 C.G.S., è necessario che si sia in presenza di espressioni idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore del tesserato al quale le stesse sono rivolte, ovvero quando siano pronunciate frasi idonee ad attribuire qualità personali negative al destinatario, non potendosi considerare tali le parole pronunciate nella concitazione propria del momento in cui l’arbitro stava valutando la richiesta della squadra avversaria di accedere alla FVS.

Numeron. 0070/CSA/2025-2026/A

PresidenteLeozappa

RelatorePicone

Riferimenti normativiart. 36 C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."