4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta di un dirigente che afferri il giubbotto dell’ufficiale di gara, seppure con due dita, accompagnata da uno schiaffo all’avambraccio, integra una condotta irriguardosa sanzionabile ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., non potendosi configurare, per converso, la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal comma 2, lett. b), del medesimo art. 36, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto dell’accertata esiguità del contatto.
Numero: n. 0070/CSA/2025-2026/B
Presidente: Leozappa
Relatore: Picone
Riferimenti normativi: art. 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S.
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."